Informazioni L'amministratore di condominio non può più essere un condomino qualsiasi!!! Prima la legge n. 449 del 1997 e il relativo regolamento d'attuazione D.P.R n. 263 del 1998 avevano introdotto nuove responsabilità civili e penali per chi si occupa di amministrazioni condominiali e conferito all'amministratore la funzione di sostituto d'imposta che significa che sono a carico del condominio gli oneri fiscali verso tutti i soggetti che effettuano una prestazione professionale nei confronti del condominio stesso. Attualmente la legge 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 il 17/12/2012, entrata in vigore i1 18 giugno 2013, stabilisce ulteriori requisiti per l'amministratore: essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere il pieno godimento dei diritti civili, un titolo di studio di formazione specifica in materia condominiale, una polizza di assicurazione a garanzia degli atti compiuti nell’espletamento del mandato. Le competenze necessarie per occuparsi professionalmente di questa attività, quindi, sono ormai numerose e spaziano dagli aspetti più propriamente amministrativi alle problematiche previdenziali fino alla sicurezza degli impianti e all'antinfortunistica. Da qui nasce l'esigenza di professionalizzare la figura dell'amministratore che oltre a gestire il condominio secondo i principi del "buon padre di famiglia" sia in grado di ottemperare tutti gli obblighi di legge senza danno per il condominio. Occorre quindi un alto grado di professionalità, continui aggiornamenti ed una tecnica contabile che in ogni momento mostri la reale situazione economica e fiscale del condominio.
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