
Codice Civile - Titolo VII - Della Comunione
Capo I - Della comunione in generale

Art.
1100. Norme regolatrici
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le
norme seguenti.
Art.
1101. Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso
dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è
in proporzione delle rispettive quote.

Art.
1102. Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie
spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il
partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del
suo possesso.

Art.
1103. Disposizione della quota
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche
costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute
nel capo IV del titolo III del libro VI.

Art.
1104. Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese
deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la
facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non
giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il
cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i
contributi da questo dovuti e non versati.

Art.
1105. Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione
della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le
deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il
valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che
tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto
della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per
l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero
se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può
ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di
consiglio e può anche nominare un amministratore.

Art.
1106. Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente,
può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per
il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo
l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche
a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Art.
1107. Impugnazione del regolamento
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla
deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità
giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte. Decorso
il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia
stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa
dai singoli partecipanti.

Art.
1108. Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti
almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a
renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non
pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una
spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli
altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino
pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il
consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di
costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di
durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita
dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di
garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per
il miglioramento della cosa comune.

Art.
1109. Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione è
gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata
la disposizione del terzo comma dell'art. 1105; 3) se la deliberazione
relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma
dell'art. 1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la
deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può
ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.

Art.
1110. Rimborso di spese
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione
della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Art.
1111. Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione,
in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può
pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione
per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per
gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine
maggiore, questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo
richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della
comunione prima del tempo convenuto.

Art.
1112. Cose non soggette a divisione
Lo scioglimento della comunione non
può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero
di servire all'uso a cui sono destinate (1).

Art.
1113. Intervento nella divisione ed opposizioni
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già
eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla
divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione
revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per oggetto
beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente,
deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e,
se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della
relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la
divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro
che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a
trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione
o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna
ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può
opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le
ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione
medesima, ovvero da collazione.

Art.
1114. Divisione in natura
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa
in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.

Art.
1115. Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in
solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano
entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le
obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la
divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua
frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il
partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso
concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo
diritto verso gli altri condividenti.

Art.
1116. Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra
stabilite.

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