
Informativa
completa ai sensi della
legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali
relativamente ai
DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
-
L'interessato
ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
-
L'interessato
ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
dell'origine
dei dati personali;
b.
delle
finalità e modalità del trattamento;
c.
della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d.
degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e.
dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
-
L'interessato
ha diritto di ottenere:
a.
l'aggiornamento,
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b.
la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.
l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
-
L'interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b.
al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art.
8. Esercizio dei diritti
-
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per
il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza
ritardo.
-
I
diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al
titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati:
a.
in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
b.
in
base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c.
da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d.
da
un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla
politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della
loro stabilità;
e.
ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f.
da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g.
per ragioni di giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h.
ai sensi dell'articolo 53, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
-
Il
Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 2,
lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158
e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all'articolo 160.
-
L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in
via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art.
9. Modalità di esercizio
-
La
richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal
caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
-
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì,
farsi assistere da una persona di fiducia.
-
I
diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce
a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
-
L'identità dell'interessato è verificata sulla
base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti
disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o
allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di
un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
-
La
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art.
10.
Riscontro all'interessato
-
Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee
misure volte, in particolare:
a.
ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b.
a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al
richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni
con il pubblico.
-
I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente,
ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e
la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
-
Salvo che la richiesta sia riferita ad un
particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che
riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è
rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
-
Quando
l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla
richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
-
Il
diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei
dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i
dati personali relativi all'interessato.
-
La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso
l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o
sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
-
Quando,
a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b)
e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
-
Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può
individuarlo forfetariamente in relazione al caso in cui i dati sono
trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con
il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa
essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del
quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno
o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato.
-
Il
contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento
postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove
possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre
quindici giorni da tale riscontro.

Art.
11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
-
I dati
personali oggetto di trattamento sono:
a.
trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b.
raccolti
e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con tali
scopi;
c.
esatti e, se necessario, aggiornati;
d.
pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e.
conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
-
I dati
personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

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